Formazione

Normativa vigente in materia di formazione continua

La formazione, ovvero “il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” (articolo 7 del D.P.R. 137/2012 che regolamenta gli Ordini professionali) costituisce un vero proprio obbligo a carico di ogni professionista, la cui violazione configura un illecito disciplinare.

Il D.P.R 137 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi stabiliti, che possono comportare perfino la sospensione dall’esercizio della professione.

Il mancato raggiungimento del numero dei  crediti formativi stabiliti dal decreto prevede sanzioni che portano fino alla sospensione.

In questo articolo andiamo a fare un po’ di chiarezza su quali sono gli obblighi e soprattutto le sanzioni per gli inadempienti.

Una sorta di vademecum del CFP per il Perito Industriale.

La formazione continua per i Periti Industriali

Gli iscritti all’albo, entro un periodo di 5 anni, hanno l’obbligo di conseguire 120 CFP di cui 15 relativi a etica, deontologia e materia previdenziale. Devono inoltre curare ogni aspetto relativo all’aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il professionista deve presentare all’Ordine tutta la documentazione relativa alla formazione dell’anno appena trascorso.

Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, ma la regola non è applicabile ai professionisti che si riscrivono all’Ordine.

Esenzioni ed esoneri

La perentorietà dell’obbligo formativo è contemperata dall’individuazione di alcune fattispecie che consentono di richiederne l’esenzione o l’esonero,  previa compilazione dell’apposita modulistica ed invio della stessa all’Ordine territoriale.

L’esenzione viene concessa in caso di:

  • gravidanza
  • maternità/paternità
  • grave malattia
  • intervento chirurgico
  • interruzione dell’attività per 4 mesi consecutivi

 Qualora, invece, il professionista sia iscritto a diversi ordini professionali e scelga di adempiere l’obbligo imposto da un altro Ordine, può richiedere l’esonero.

Riduzione dell’impegno formativo

E’ prevista, inoltre, la possibilità di ottenere una riduzione rispetto al normale percorso formativo, formulando espressa istanza per iscritto all’Ordine, qualora il professionista, utilizzando l’apposita modulistica, attesti  il non esercizio della professione. Nell’ipotesi in esame, dovrà acquisire soltanto 40 crediti CFP nell’arco dei 5 anni.

La medesima riduzione si applica anche al professionista ancora in attività, che abbia compiuto il 65° anno di età.

Invece, i professionisti assunti con regolare contratto dipendente che svolgono la professione devono inderogabilmente conseguire 120 CFP.

Sanzioni in caso di mancato aggiornamento

Il Collegio di disciplina territoriale esercita i poteri sanzionatori sulla base dei criteri stabiliti dal CNPI. Effettua una valutazione dell’illecito disciplinare allo scopo di ricostruirne l’elemento oggettivo e quello soggettivo (essenziale per valutare la sussistenza dei presupposti per concedere l’esenzione dall’obbligo della formazione).

L’organo disciplinare deve esaminare anche la possibilità che ricorrano circostanze attenuanti o aggravanti ed eventualmente la recidiva del professionista, nei 5 anni che precedono il controllo disciplinare in oggetto. Ciò allo scopo di comminare una sanzione che risponda quanto più possibile ai criteri di proporzionalità e adeguatezza.  Sulla scorta di tali criteri si delinea il seguente quadro sanzionatorio:

  • 90-120 crediti CFP la possibilità di colmare il deficit formativo nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio in corso.
  • < 90 crediti CFP avvertimento ( consiste nel richiamo del professionista sulla mancanza e l’invito a non ripeterla)
  • < 40 crediti CFP censura (dichiarazione formale di biasimo, che resta agli atti del consiglio dell’Ordine e al consiglio disciplinare locale)
  • < 20 crediti CFP sospensione dall’esercizio della professione fino ad 1 mese
  • il mancato raggiungimento dei 15 crediti obbligatori riguardanti l’etica, la deontologia e tutto ciò che costituisce aggiornamento relativo alle regolamentazioni dell’Ordine, comporta il solo avvertimento.

I professionisti che invece rientrano nel regime di riduzione dell’impegno formativo sono sottoposti alle seguenti sanzioni:

30-40 crediti CFP la possibilità di colmare il deficit formativo nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio in corso.

< 30 crediti CFP avvertimento (consiste nel richiamo del professionista sulla mancanza e l’invito a non ripeterla)

< 13 crediti CFP censura (dichiarazione formale di biasimo, che resta agli atti del consiglio dell’Ordine e al consiglio disciplinare locale)

< 7 crediti CFP sospensione dall’esercizio della professione fino ad 1 mese

Il mancato raggiungimento dei 15 crediti obbligatori riguardanti l’etica, la deontologia e tutto ciò che costituisce aggiornamento relativo alle regolamentazioni dell’Ordine, comporta il solo avvertimento. Nel caso di seconda o terza recidiva da parte del professionista, le sanzioni inflitte saranno molto più severe.

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